Art. 59

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Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli 57 e 58 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servigio militare.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art59 · fonte su Normattiva