Art. 59
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Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli 57 e 58 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servigio militare.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva