Art. 6
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[1]Il termine per stabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come e' determinato nel precedente articolo 3, e' fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di eta' gl'inscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.
[2]Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, codesto termine e' fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 21° di eta'.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva