Art. 60
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Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria: Gli spurii e coloro che a tenore del codice civile non possono essere legalmente riconosciuti; I figli naturali, quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva