Art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →
I figli adottivi godono dei diritti alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria solamente nella loro famiglia di origine.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva