Art. 62
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Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia: I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini; Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo; Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo; Quelli mancanti di un braccio o di una mano; Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva