Art. 63
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[1]Sono pero' temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del codice civile.
[2]Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di eta', egli cessera' di appartenere alla 3ª categoria e dovra', se idoneo, essere inscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva