Art. 64
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[1]Il militare di 2ª categoria, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo VI della presente legge, non procaccia al fratello il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2 categoria; ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª, tostoche' il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconsciuto idoneo al servizio militare, o al Corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.
[2]In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto, equivale all'assegnamento alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 57.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva