Art. 65
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[1]Il militare del Corpo reale equipaggi, ove non abbia procurato ad un fratello vivete e l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 62, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia, per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.
[2]Il diritto al passaggio alla 3ª categoria per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 55 non spetta al militare qualora egli abbia un fratello maggiorenne.
[3]E modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'art. 62 di questa legge.
[4]Sono pero' considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti su indicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.
[6]Si riterra' come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto, che si verficasse tra il giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale il militare concorre e quello del suo arruolamento, se questo sia ritardato per cause ad esso non imputabili.
[7]Il passaggio alla 3ª categoria dev'essere domandato dal militare interessato, e richiesto inoltre con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva