Art. 66

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[1]L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 64 e 65 e' sospeso pei militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni, che per qualunque altra causa.

[2]Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'art. 65, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'art. 69 della presente legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art66 · fonte su Normattiva