Art. 66
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[1]L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 64 e 65 e' sospeso pei militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni, che per qualunque altra causa.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva