Art. 67

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[1]E' fatta facolta' ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare.

[2]L'inscritto puo' farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

[3]La facolta' di farsi surrogare posteriormente puo' essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art67 · fonte su Normattiva