Art. 67
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[1]E' fatta facolta' ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare.
[2]L'inscritto puo' farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.
[3]La facolta' di farsi surrogare posteriormente puo' essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva