Art. 68
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L'atto della surrogazione fra fratelli si compie dinanzi al consiglio di leva se precede l'arruolamento del surrogante, o presso il corpo reali equipaggi se la surrogazione avviene dopo l'arruolamento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva