Art. 69
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Non sono ammessi a farsi surrogare: Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII della presente legge; I disertori sebbene graziati; I militari non graduati ascritti per punizioni ad un corpo disciplinare.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva