Art. 69

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Non sono ammessi a farsi surrogare: Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII della presente legge; I disertori sebbene graziati; I militari non graduati ascritti per punizioni ad un corpo disciplinare.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art69 · fonte su Normattiva