Art. 70
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[1]Il surrogato di fratello deve: Essere cittadino dello Stato; Avere compiuto il diciottesimo anno di eta' e non avere concorso alla leva; Provare di trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite con l'art. 3 della presente legge; Non essere ammogliato o vedovo con prole. Eccezione e' fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi come surrogati di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole; Presentare l'attestazione di buona condotta; Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata da tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio; Essere idoneo al servizio militare marittimo.
[2]L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogaziono, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva