Art. 74
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[1]Fra due fratelli puo' aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.
[2]Il militare che, per mezzo dello scambio, assuma la qualita' di surrogato di fratello non deve avere altrepassato il 26° anno di eta', e deve riunire le condizioni previste dall'art. 70, numeri 5 e 6, nonche' subentrare nella ferma assunta dal surrogante.
[3]Il disposto del'art. 67 ultimo capoverso, degli articoli 68 e 69 e dell'art. 63, n. 3, e' pure applicabile a questo genere di surrogazioni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva