Art. 75

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[1]I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo reale equipaggi quando soddisfacciano alle seguenti condizioni: Abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non oltrepassato il trentacinquesimo; Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il ventiseesimo anno di eta', eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi all'arruolamento volontario anche se ammogliati o vedovi con prole; Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare; Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunziata da Tribunali ordinari, per truffa, per furto, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio; Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 70; Se appartengono per ragione di eta' ad una classe gia' chiamata per la leva di terra o di mare, provino di avere adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

[2]I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che' diede luogo alla riforma.

[3]Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regalamenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art75 · fonte su Normattiva