Art. 77

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[1]Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal consiglio di amministrazione del corpo reale equipaggi, e sono subordinati alle diverse disposizioni regolamentari relative alle varie specialita' di cui si compone il corpo.

[2]La facolta' di ammettere volontari e' regolata dal ministro della marina.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art77 · fonte su Normattiva