Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal consiglio di amministrazione del corpo reale equipaggi, e sono subordinati alle diverse disposizioni regolamentari relative alle varie specialita' di cui si compone il corpo.
[2]La facolta' di ammettere volontari e' regolata dal ministro della marina.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva