Art. 78

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In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facolta' al ministro della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di eta' fissato dal precedente art. 75.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art78 · fonte su Normattiva