Art. 79

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[1]E' ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

[2]Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di eta'; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'art. 3; soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 75, e prestare un esame nel modo che sara' stabilito con regolamento dal ministro della marina; sborsare infine la somma che sara' ogni anno fissata con decreto reale, la quale non potra' eccedere le L. 2,500.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art79 · fonte su Normattiva