Art. 80

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I giovani che contraggono l'arruolamento, di cui nel precedente articolo, sono ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente di leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art80 · fonte su Normattiva