Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →
I giovani che contraggono l'arruolamento, di cui nel precedente articolo, sono ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente di leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva