Art. 81
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[1]Pei volontari di un anno che seguono i corsi degl'istituti di nautica o di costruzione navale o di macchine a vapore marine, la chiamata sotto le armi, per compiere l'anno di servizio, potra' essere ritardata fino al 26° anno di eta'.
[2]Questa dilazione potra' essere accordata e continuera' ad aver effetto soltanto in tempo di pace.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva