Art. 82
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[1]Il volontario di un anno e' mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio.
[2]Qualora pero' in detto tempo non abbia dato prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare marittima, potra' essere obbligato a prolungare il servizio sino ad altri sei mesi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva