Art. 82

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[1]Il volontario di un anno e' mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio.

[2]Qualora pero' in detto tempo non abbia dato prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare marittima, potra' essere obbligato a prolungare il servizio sino ad altri sei mesi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art82 · fonte su Normattiva