Art. 83
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Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolo' volontario egli puo' essere ammesso, per determinazione del ministro della marina, a conseguire il passaggio alla 3ª categoria, se la sua classe gia' concorse alla leva; altrimenti puo' essere prosciolto dal servizio, salvo a concorrere alla leva della sua classe.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva