Art. 84
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[1]L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.
[2]Esso decorre dal 1ª gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascuno arruolato e' ascritto compiono il 21° anno di eta'.
[3]La ferma e' quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria; essa e', a seconda dei casi, di sei anni, di quattro, di tre e di un anno, e decorre sempre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva