Art. 85
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[1]Contraggono la ferma di sei anni i sottufficiali e i musicanti.
[2]Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dall'accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della regia marina; la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto se abbiano compiuto l'eta' di 17 anni o da quando la compiano dopo usciti dall'istituto.
[3]Contraggono la ferma di quattro anni gl'inscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel corpo reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.
[4]Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel corpo reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva sara' determinata dal ministro della marina una ferma speciale, secondo le esigenze dei vari servizi.
[5]Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al corpo reale equipaggi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 21 luglio 1988 · versione 0 su Normattiva