Art. 85

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[1]Contraggono la ferma di sei anni i sottufficiali e i musicanti.

[2]Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dall'accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della regia marina; la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto se abbiano compiuto l'eta' di 17 anni o da quando la compiano dopo usciti dall'istituto.

[3]Contraggono la ferma di quattro anni gl'inscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel corpo reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.

[4]Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel corpo reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva sara' determinata dal ministro della marina una ferma speciale, secondo le esigenze dei vari servizi.

[5]Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al corpo reale equipaggi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 21 luglio 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art85 · fonte su Normattiva