Art. 86

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[1]Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo ascritti al corpo reale equipaggi sino al 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

[2]I militari di 1ª categoria del contingente di terra assegnato alla marina rimangono ascritti al corpo reale equipaggi sino all'epoca del passaggio alla milizia mobile della rispettiva classe di leva.

[3]Gli uomini di 2ª categoria restano ascritti al corpo reale equipaggi per i primi dodici anni del loro obbligo di servizio.

[4]In tempo di pace essi rimangono normalmente in congedo illimitato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art86 · fonte su Normattiva