Art. 87
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E' in facolta' del ministro della marina di ammettere a percorrere la ferma di sei anni quei militari arruolati per una ferma minore od ascritti alla 2ª categoria che ne facessero domanda; come anche di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio, i militari che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva