Art. 88

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[1]Il militare in congedo puo', dietro sua domanda, essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purche' non oltrepassi l'eta' di 35 anni, ma il tempo che non passo' sotto le armi e' dedotto dalla sua anzianita'.

[2]Non potra' essere riammesso col grado primitivo se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art88 · fonte su Normattiva