Art. 89
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[1]Non e' computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
[2]Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari con ferma di sei anni dovranno prestare, sotto le armi, tanto tempo di servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e i militari con ferma di minore durata saranno trasferiti di classe di leva computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a cinque mesi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva