Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'articolo 3 della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonche' coloro che sono indicati nel successivo articolo 50.
[2]Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva