Art. 91

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In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art91 · fonte su Normattiva