Art. 91
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In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva