Art. 92

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[1]I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compita la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

[2]Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno pero' essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art92 · fonte su Normattiva