Art. 94

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Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di transitare alla 3ª categoria e di ottenere il congedo assoluto, e' sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art94 · fonte su Normattiva