Art. 94
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Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di transitare alla 3ª categoria e di ottenere il congedo assoluto, e' sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva