Art. 95
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[1]Terminata la ferma sotto le armi, tutti i militari possono essere ammessi, se ne fanno domanda, alla rafferma, purche' idonei e di buona condotta.
[2]La rafferma e' della durata di due o di quattro anni; la prima senza premio, ed e' rinnovabile; la seconda con premio ed e' regolata dal seguente articolo. L'una e l'altra sono concesse dal ministero.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva