Art. 95

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[1]Terminata la ferma sotto le armi, tutti i militari possono essere ammessi, se ne fanno domanda, alla rafferma, purche' idonei e di buona condotta.

[2]La rafferma e' della durata di due o di quattro anni; la prima senza premio, ed e' rinnovabile; la seconda con premio ed e' regolata dal seguente articolo. L'una e l'altra sono concesse dal ministero.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art95 · fonte su Normattiva