Art. 96
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[1]Alla rafferma con premio possono aspirare, purche' abbiano le condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata col regolamento per la esecuzione della presente legge:
[2]1. I sottufficiali che abbiano compiuto la ferma del loro grado e non oltrepassato l'eta' di 45 anni;
[3]2. Gli altri graduati e i comuni dopo compiuti sei anni di servizio sotto le armi, purche' non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni;
[4]3. I sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, dopo compiuta la loro ferma.
[5]Perdurando nelle condizioni suddette, i sottufficiali, i sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, raffermati con premio, possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; i sottocapi delle altre specialita' ad una seconda.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva