Art. 97
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[1]Il premio di ciascuna delle rafferme, di cui all'articolo precedente, e' di L. 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.
[2]Pero' e' fatta facolta' al ministro della marina di ammettere al godimento del premio della prima rafferma, sino dal giorno in cui avrebbero diritto al congedo, tutti i graduati, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di prima classe.
[3]E' pure in facolta' del ministro della marina di accordare per un solo anno la rafferma col premio di L. 150, appena compiuta la ferma, e di rinnovarla in seguito, anno per anno, con la continuazione del premio stesso, ai sottocapi fuochisti, ai fuochisti, ai cannonieri e ai torpedinieri di prima classe, i quali ne facciano domanda.
[4]All'atto della prima rafferma, il sottufficiale avra' diritto ad un assegno di L. 100, che sara' iscritto a favore della sua massa individuale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva