Art. 98
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Alla rafferma senza premio possono essere ammessi: I militari che abbiano compiuto una o piu' rafferme con premio; I sottocapi tutti, dopo compiuta la ferma, e i militari che si trovino gia' in condizioni di potere poi aspirare alla rafferma con premio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva