Art. 1
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Le fabbriche di zucchero indigeno sono soggette alla tassa di lire 32 20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe (greggio), e di lire 37 40 per ogni quintale di zucchero di prima classe (raffinato) che produrranno.
Testo vigente dal 17 settembre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva