Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le fabbriche di zucchero indigeno sono sottoposte alla vigilanza permanente degli agenti della finanza, i quali riscontreranno tutte le operazioni industriali eseguite in ogni stabilimento per accertare le quantita' di prodotto soggette alla tassa suddetta.
Testo vigente dal 17 settembre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva