Art. unico (Approvazione)
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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1895.
[4]UMBERTO.
[5]SIDNEY-SONNINO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva