Art. 102
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]La pensione di riposo non puo' mai superare la paga di effettivita' che spetterebbe al militare al momento del suo collocamento a riposo, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 100.
[3]Per gli effetti del presente articolo sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura, stabiliti dai regolamenti per militari di truppa.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva