Art. 104
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[2]La vedova dell'impiegato civile o del militare, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito o che gli sarebbe spettata, purche' al tempo in cui questi cesso' dal servizio effettivo, dalla disponibilita' o dall'aspettativa, fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva