Art. 104

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[1]Legge 27 giugno 1850, art 33; legge 20 giugno 1851, art. 34; legge 14 aprile 1864, art. 23; legge 7 febbraio 1865, art. 11; legge 26 marzo 1865, art. 14 (testo unico, art. 55).

[2]La vedova dell'impiegato civile o del militare, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito o che gli sarebbe spettata, purche' al tempo in cui questi cesso' dal servizio effettivo, dalla disponibilita' o dall'aspettativa, fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art104 · fonte su Normattiva