Art. 105

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 28, 34 e 36; legge 20 giugno 1851, art. 29, 35 e 37; legge 14 aprile 1864, articolo 23 e 24; legge 7 febbraio 1865, art. 12; legge 26 marzo 1865, art. 16 (testo unico, art. 49).

[2]I figli e le figlie nubili, minorenni, dell'impiegato civile o del militare, qualora sieno altresi' privi di madre, o questa passi ad altre nozze, oppure venga a mancare dopo la morte del marito, avranno lo stesso diritto, salvo cha non fossero loro applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118.

[3]E' pareggiata alla prole orfana la prole di madie contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art105 · fonte su Normattiva