Art. 105
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[2]I figli e le figlie nubili, minorenni, dell'impiegato civile o del militare, qualora sieno altresi' privi di madre, o questa passi ad altre nozze, oppure venga a mancare dopo la morte del marito, avranno lo stesso diritto, salvo cha non fossero loro applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118.
[3]E' pareggiata alla prole orfana la prole di madie contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva