Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 29; regio decreto 12 novembre 1893, n. 658.
[2]Quando la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti, o da taluno soltanto dei figli, sieno dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, sara' assegnata ad essa la meta' della indennita' o della pensione vedovile.
[3]L'altra meta' sara' divisa in parti eguali fra tutti i figli del defunto che vi abbiano diritto.
[4]Se vi ha un figlio solo gli sara' assegnato un quarto della indennita' o della pensione vedovile.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva