Art. 108
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 27.
[2]La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si accrescono agli altri aventi diritto.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva