Art. 109
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 23.
[2]La vedova nelle condizioni di cui all'art. 104 avra' anche diritto a pensione quando il marito s'a morto, dopo venticinque anni di servizio, ed all'indennita' come all'articolo 83 quando abbia servito meno di venticinque anni e piu' di dieci.
[3]Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato finche' i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva