Art. 110

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[1]Legge i4 aprile 1864, art. 23 e 24.

[2]La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne dell'impiegato, in virtu' degli articoli 104, 105 e 109 sara' uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito o padre rispettivo.

[3]Se questo ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, sara' uguale alla meta' del massimo della pensione, calcolata sulla media degli stipendi, qualunque sia la durata dei servizi resi dall'impiegato.

[4]In quest'ultimo caso, la pensione sara' dovuta ancorche' non fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ne' fosse nata prole di matrimonio piu' recente.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art110 · fonte su Normattiva