Art. 111
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 24.
[2]La pensione vedovile non potra' essere inferiore al minimo determinato dall'articolo 75. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono abrogati per cio' che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto".
Testo vigente dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974 · versione 21 su Normattiva