Art. 113

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[1]Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, art. 46.

[2]Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili arche alle famiglie dei medici esercenti nei comuni in cui siasi manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, quando i medici sieno stati messi a servizio dei comuni stessi; nonche' alle famiglie dei medici condotti e di quelli appositamente chiamati per il servizio durante l'epidemia.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 4 giugno 1949 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art113 · fonte su Normattiva