Art. 113
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[1]Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, art. 46.
[2]Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili arche alle famiglie dei medici esercenti nei comuni in cui siasi manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, quando i medici sieno stati messi a servizio dei comuni stessi; nonche' alle famiglie dei medici condotti e di quelli appositamente chiamati per il servizio durante l'epidemia.
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