Art. 114

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[1]Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 6; legge 15 giugno 1893, art. 24 (testa unico, art. 58).

[2]Quando la morte del militare sia avvenuta per cause non dipendenti dal servizio, la pensione spettante alla vedova od agli orfani, in virtu' degli articoli 104 e 105, sara' uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il militare.

[3]Uguale diritto avranno le vedove e gli orfani dei militari riformati.

[4]Le vedove e gli orfani degli ufficiali provvisti d'assegno temporaneo di riforma, hanno diritto al terzo dell'assegno stesso, sino al compimento del tempo in cui doveva per essi durare.

[5]Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati, rimossi o destituiti, spetta il terzo della pensione o dell'assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei riformati, salvo la diversa misura della pensione o dell'assegno.

[6]Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo, sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, come vedove ed orfani di militari riformati.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art114 · fonte su Normattiva