Art. 114
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[2]Quando la morte del militare sia avvenuta per cause non dipendenti dal servizio, la pensione spettante alla vedova od agli orfani, in virtu' degli articoli 104 e 105, sara' uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il militare.
[3]Uguale diritto avranno le vedove e gli orfani dei militari riformati.
[4]Le vedove e gli orfani degli ufficiali provvisti d'assegno temporaneo di riforma, hanno diritto al terzo dell'assegno stesso, sino al compimento del tempo in cui doveva per essi durare.
[5]Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati, rimossi o destituiti, spetta il terzo della pensione o dell'assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei riformati, salvo la diversa misura della pensione o dell'assegno.
[6]Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo, sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, come vedove ed orfani di militari riformati.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva