Art. 116
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[2]La restrizione, di cui al comma secondo dell'articolo precedente, non e' applicabile ai matrimoni contratti dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata entro i due anni rispettivamente precedenti al 17 ottobre 1881 e 29 gennaio 1885.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva