Art. 116

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 17 ottobre 1881, art. 13; legge 29 gennaio 1885, ari 14 (testo unico. art. 80).

[2]La restrizione, di cui al comma secondo dell'articolo precedente, non e' applicabile ai matrimoni contratti dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata entro i due anni rispettivamente precedenti al 17 ottobre 1881 e 29 gennaio 1885.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art116 · fonte su Normattiva